“Enti bilaterali sono organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:la promozione di una occupazione regolare e di qualità;l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito;la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoroe infine ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.” art.2 , lettera h, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003,n.276